Descrizione
Esami di idoneità e integrativi A.S. 2025/2026 – Indicazioni operative ai sensi e per gli effetti della nota ministeriale n. 20377 del 20 aprile 2026 emanata dall’U.S.R. per la Sicilia.
Al fine di garantire la corretta applicazione del D.M. n. 218/2025 con la presente si forniscono indicazioni sui requisiti di ammissione e sugli adempimenti propri dello svolgimento degli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado.
Premessa
L’art. 31, c. 2 del D.Lgs. n. 226/05 ha abrogato il dettato normativo di cui all’art. 192, c. 5 del D.Lgs. n. 297/94, in cui si consentiva di sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. Pertanto, nella sessione unica di esami del corrente anno scolastico si potranno sostenere alternativamente esami integrativi o esami di idoneità.
ESAMI INTEGRATIVI
L’art. 8, c. 1, del D.M. n. 218/25 ha annullato il D.M. n. 5/21 che disciplinava, tra l’altro, gli esami integrativi, disponendone l’inapplicabilità.
La nuova disciplina degli esami integrativi è contenuta nell’art. 5, c. 3, del D.L. n. 209/25, che ha sostituito l’art. 1, c. 7, del D.Lgs. n. 226/05, prevedendo che solo a decorrere dal terzo anno gli studenti, all’esito dello scrutinio finale, possono richiedere l’iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l’istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L’esame integrativo si svolge in un’unica sessione da concludersi prima dell’inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito sono stabilite le modalità di svolgimento degli esami integrativi.